Statuto

DEFINIZIONI E FINALITA’

Art. 1. E’ costituita l’Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, “26per1 APS” (denominata Associazione nel presente testo), con sede legale in Busto Arsizio (VA). Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all’associazione e rete associativa nazionale “ARCI APS”, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale. 

Art. 2. Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell’intera comunità.

Sono finalità dell’associazione:

  • la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
  • la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l’espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
  • il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell’accesso universale alla conoscenza, al sapere, all’educazione, alla cultura, all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell’inclusione digitale (eInclusion);
  • la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
  • favorire tra gli individui l’aggregazione e l’integrazione;
  • favorire le integrazioni sociali delle persone diversamente abili;
  • tutelare le pari opportunità e valorizzare le diversità;
  • stimolare forme di multiculturalismo e identità individuale;
  • porsi come punto di riferimento culturale giovanile in maniera stabile e duratura nel territorio;
  • favorire l’attenzione quotidiana all’ambiente, al risparmio energetico, al consumo critico e consapevole, a uno stile di vita sostenibile e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
  • valorizzare il contesto locale, sotto ogni suo aspetto;
  • tutelare, riscoprire e valorizzare le tradizioni autoctone in ambito agricolo, artigianale, enogastronomico, artistico/culturale e linguistico;

Art. 3. L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS. A titolo esemplificativo e non esaustivo: concerti, proiezioni, esposizioni, spettacoli teatrali, mostre, presentazioni, rassegne, festival, conferenze, incontri pubblici, dibattiti, altre attività ludiche e sportive;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d’ignoranza, d’intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d’intervento dell’Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell’Associazione, ove compatibili, le attività di cui all’articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L’Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all’attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall’art. 85 comma 4 del CTS.

L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.

Art. 4. L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L’Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I/LE SOCI/E

Art. 5. Il numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall’art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell’Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/lle aspiranti soci/e sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6. E’ compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. 

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Art. 7. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

I/le soci/e hanno diritto a:

  • frequentare la sede dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
  • riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione e concorrere all’elaborazione del programma;
  • discutere ed approvare i rendiconti;
  • eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
  • esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
  • approvare le modifiche allo statuto nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci – salvo deroghe concesse dalla maggioranza del Consiglio Direttivo – e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.

Art. 8. La qualifica di socio/a si perde per:

  • decesso;
  • scioglimento dell’Associazione;
  • mancato pagamento della quota associativa annuale;
  • dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
  • espulsione o radiazione.

Art. 9.  Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

  • inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei/lle suoi/e soci/e;
  • l’attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
  • il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
  • appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
  • l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
  • l’arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all’art. 2 del presente statuto.

Art. 10. Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 9 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all’art. 9, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all’ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 11. Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. 

Esso è costituito da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  • eccedenze degli esercizi annuali;
  • erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
  • il fondo di riserva;
  • partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12. Le fonti di finanziamento dell’associazione sono:

  • quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
  • proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
  • proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
  • contributi pubblici e privati;
  • erogazioni liberali;
  • raccolte fondi;
  • convenzioni
  • 5×1000

ogni altra entrata diversa non sopra specificata nei limiti della normativa di riferimento.

Art. 13. L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all’Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Contestualmente al bilancio di esercizio viene presentato anche il bilancio preventivo sulla base delle informazioni e delle linee programmatiche disponibili.

Art. 14. Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei soci. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

ORGANISMI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 15. Sono organismi di direzione dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

  • il Collegio dei Sindaci revisori nei casi previsti dall’articolo 30 del CTS. 

Gli organismi durano in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Art. 16. Partecipano all’Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci – salvo deroghe concesse dalla  maggioranza del Consiglio Direttivo – e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea stessa.

Le riunioni dell’Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, sul sito dell’Associazione almeno quindici giorni prima. 

Art. 17. L’Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei/lle soci/e aventi diritto al voto.

L’Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 18. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/lle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/lle intervenuti/e. L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/lle presenti, salvo le eccezioni di cui all’art. 20.

Il voto è personale. E’ ammessa una delega per ciascun socio esprimibile. 

Art. 19. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/lle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei/lle partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della  maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all’art. 31.

Art. 20. L’Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell’Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall’Assemblea stessa. Il/la presidente dell’Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/lle soci/e presenti con diritto di voto.

Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/lle soci/e per la consultazione.

Art. 21. L’Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 7:

a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;

b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;

c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;

e) approva le linee generali del programma di attività per l’anno in corso e l’eventuale relativo documento economico-programmatico; 

f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g) delibera sulle modificazioni dello statuto;

h) delibera sull’assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione previsto dall’art. 26 del CTS, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art  2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Art. 23. Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall’art. 4.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

– il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell’Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile; cura aspetti amministrativi;

– il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni; 

– il/la Tesoriere/a: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Tesoriere è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all’articolo 28 dello statuto. 

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

Art. 25. Compiti del Consiglio Direttivo sono:

  • convocare l’Assemblea dei soci; 
  • eseguire le delibere dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall’art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
  • Predisporre l’eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall’art. 14 del CTS;
  • individuare le attività diverse di cui all’articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell’Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
  • predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea;
  • all’interno delle linee guida definite dall’Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
  • deliberare circa l’ammissione dei/lle soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e; 
  • deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/lle soci/e; 
  • sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e, all’interno delle linee guida espresse dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell’Associazione; 
  • stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali; 
  • curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo; 
  • decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; 
  • presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.

Art. 26. Il Consiglio Direttivo si riunione almeno 3 volte all’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei/lle Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/lle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.

Art. 27. I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo discute e delibera sulla decadenza.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio. 

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all’elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. 

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decada dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/lle Consiglieri/e.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 28. Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell’art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione.

Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l’articolo 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.

Art. 29. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, nei casi previsti dall’art. 31 del CTS l’Associazione:

  • potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro;
  • ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
NORME DI SCIOGLIMENTO

Art. 30. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti dei soci. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un’Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell’art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’Assemblea a norma  del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Busto Arsizio, 01 luglio 2019